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Sez. 1, Sentenza n. 2064 del 10/03/1999 (Rv. 524005 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - ISTANZA CONCILIAZIONE | Tentativo di conciliazione alla udienza di comparizione - Obbligatorietà - Inosservanza - Sanzione - Nullità - Esclusione - Limiti - Concreto pregiudizio derivante al diritto di difesa - Conseguenze - Nullità.
Stato
decisa il 1999-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524005-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - ISTANZA CONCILIAZIONE

In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e quindi potrebbe produrre tale effetto solo se avesse comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)