Sez. 2, Sentenza n. 4299 del 16/12/1974 (Rv. 372989 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SCALE, PIANEROTTOLI, PASSAGGI PENSILI - PIANEROTTOLI - CONFIGURABILITA - USO - ESTENSIONE E LIMITI - INCORPORAZIONE NELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - ILLEGITTIMA ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SCALE, PIANEROTTOLI, PASSAGGI PENSILI - PIANEROTTOLI - CONFIGURABILITA - USO - ESTENSIONE E LIMITI - INCORPORAZIONE NELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - ILLEGITTIMA ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE.*
I pianerottoli, quali componenti essenziali delle scale comuni, sono per presunzione di legge - salvo diverso titolo - comuni tra tutti i condomini. Essi non possono essere, quindi, incorporati nell'appartamento di proprieta esclusiva del singolo condomino, in quanto tale incorporazione costituisce un'alterazione della destinazione della cosa comune ed un'utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini. (V 38'63; 2788'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)