Sez. 2, Sentenza n. 843 del 10/02/1981 (Rv. 411334 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SCALE, PIANEROTTOLI, PASSAGGI PENSILI - CREAZIONE SUL PIANEROTTOLO DI UN SECONDO INGRESSO AD UN APPARTAMENTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SCALE, PIANEROTTOLI, PASSAGGI PENSILI - CREAZIONE SUL PIANEROTTOLO DI UN SECONDO INGRESSO AD UN APPARTAMENTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
I pianerottoli, quali elementi essenziali della scala di accesso ai diversi piani dell'edificio in condominio, sono per presunzione di legge, salvo diverso titolo, in comproprieta fra tutti i condomini. Pertanto, la loro utilizzazione da parte dei singoli condomini e soggetta alla disciplina propria dell'uso individuale della cosa comune, con la conseguenza che e del tutto legittima la creazione di un secondo ingresso ad un appartamento di proprieta esclusiva, in corrispondenza del pianerottolo antistante, ove non limiti il godimento degli altri condomini e non arrechi pregiudizio all'edificio ed al suo decoro architettonico. (V 2589/77, mass n 386292; (V 4299/74, mass n 372989; (V 2005/64; (V 38/63, mass n 260052; (V 2788/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)