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Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 02/08/1990 (Rv. 468464 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - PIANEROTTOLI - INCORPORAZIONE NELLE PORZIONI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468464-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - PIANEROTTOLI - INCORPORAZIONE NELLE PORZIONI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - DIVIETO.*

In tema di condominio negli edifici, i pianerottoli quali componenti essenziali delle scale comuni e così avendo funzionale destinazione al migliore godimento dell'immobile da parte di tutti i condomini, non possono essere trasformati, dal proprietario dell'appartamento che su di essi si affacci, in modo da impedire l'uso comune, mediante l'incorporazione nello appartamento, comportando una alterazione della destinazione della cosa comune ed una utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini nonché - in Sede possessoria - lesiva del compossesso degli stessi. (V 2070/85, mass n 439979; (V 843/81, mass n 411334; (V 2800/79, mass n 399122; (V 4299/74, mass n 372989; (V 673/69, mass n 338931).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)