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Sez. 1, Sentenza n. 14827 del 21/03/2012 Cc. (dep. 18/04/2012) Rv. 252273 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Sopravvenienza di misura cautelare per reati antecedenti - Incompatibilità automatica - Esclusione - Valutazione sulla compatibilità delle due misure - Necessità.
Stato
decisa il 2012-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252273-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere revocato per la sopravvenienza di un provvedimento applicativo di misura cautelare (nella specie, arresti domiciliari) relativo a fatti antecedenti alla concessione della misura alternativa, spettando al tribunale di sorveglianza verificare, in concreto, l'effettiva compatibilità delle due misure.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 298

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)