diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3020 del 28/04/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 207682 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Compatibilità con le misure cautelari personali - Limiti.
Stato
decisa il 1997-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207682-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Come si desume chiaramente dall'art. 298 cod. proc. pen., e segnatamente dal secondo comma di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non è sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), è da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni tipiche, rispettivamente, delle misure cautelari e delle misure alternative, l'effettiva compatibilità fra le une e le altre, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, delle misure cautelari.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 298, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 298

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)