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Sez. 1, Sentenza n. 4717 del 24/09/1996 Cc. (dep. 19/11/1996) Rv. 206000 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca per comportamenti incompatibili con la prosecuzione della prova - Collocazione cronologica di detto comportamento in tempo successivo alla concessione del beneficio - Necessità - Applicazione del principio in ipotesi di provvedimenti cautelari relativi a fatti pregressi.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206000-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall'art. 47, penultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, rilevano soltanto condotte tenute successivamente alla concessione del beneficio. Non può, pertanto, dar luogo a revoca l'emissione di un provvedimento applicativo di misura cautelare relativo a fatti antecedenti alla detta concessione; e ciò considerando anche come, in base al disposto di cui all'art. 298, comma secondo, cod. proc. pen., sia da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione della misura alternativa alla detenzione e della misura cautelare, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alle limitazioni connaturali alle due misure anzidette, l'effettiva compatibilità fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 298, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 298, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)