Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 13/05/2011 (Rv. 618193 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI | Variante dell'opera appaltata su richiesta dell'Amministrazione - Importo superiore di oltre un quinto a quello stabilito - Contratto autonomo - Necessità - Riferibilità all'organo rappresentativo dell'ente - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI
In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l'amministrazione richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo superiore di oltre un quinto a quello stabilito, ai sensi dell'art. 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. F, è necessario un nuovo impegno di spesa ed un autonomo contratto, con cui si stabiliscano tipologie di opere e compensi spettanti all'appaltatore; né è sufficiente, a tale scopo, il richiamo ad una mera delibera di un organo interno della stessa P.A. (nella specie, la Giunta di un Comune) che manifesti la volontà della amministrazione di contrarre, in ciò non essendo ravvisabile alcun accordo fra le parti ex art. 1325 cod. civ., dovendo invece ricorrere, a pena di nullità ed improduttività di effetti, un atto promanante dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di esso.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 344, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)