Sez. U, Ordinanza n. 399 del 08/05/1997 (Rv. 504146 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Questione relativa alla spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato a detto Tribunale - Attinenza alla competenza e non alla giurisdizione - Conseguenze - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in regolamento di competenza - Esclusione.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
Poiché i Tribunali regionali delle Acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria, attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il Tribunale regionale delle Acque, con la conseguente inammissibilità del regolamento di giurisdizione eventualmente proposto, il quale, per altro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)