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Sez. 3, Sentenza n. 47402 del 21/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 260971 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità dell'istanza - Procedura "de plano" - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260971-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di esecuzione, l'inammissibilità dell'istanza può essere rilevata dal giudice "de plano", solo nei casi in cui appaiono immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza. (Fattispecie in cui la Corte, avuto riguardo alla sospensiva disposta dal TAR avverso i provvedimenti emessi dalla autorità amministrativa, ha annullato il decreto con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato "de plano" l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di una costruzione edilizia abusiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)