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Sez. 1, Sentenza n. 24433 del 29/04/2015 Cc. (dep. 08/06/2015) Rv. 263970 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Presidente del tribunale di sorveglianza - Dichiarazione di inammissibibilità " de plano" - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263970-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma secondo cod.proc.pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non, invece, con riferimento al reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza, che è riconducibile al "genus" della impugnazione, sicchè la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod.proc.pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)