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Sez. 3, Sentenza n. 2169 del 25/05/1977 (Rv. 385894 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - OBBLIGHI DI FARE - PROCEDURA ESECUTIVA - NATURA - FORME DELL'ESECUZIONE FORZATA - ESCLUSIONE - NOTIFICA DEL PRECETTO E DEL TITOLO ESECUTIVO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - DIFESA DELL'INTIMATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385894-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - OBBLIGHI DI FARE - PROCEDURA ESECUTIVA - NATURA - FORME DELL'ESECUZIONE FORZATA - ESCLUSIONE - NOTIFICA DEL PRECETTO E DEL TITOLO ESECUTIVO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - DIFESA DELL'INTIMATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La procedura urgente a carattere provvisorio, dettata per i provvedimenti cautelari, con particolare riferimento agli obblighi di fare, non deve necessariamente svolgersi nelle stesse forme dell'esecuzione forzata, in quanto detti provvedimenti non danno luogo ad un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma ad un fenomeno intrinsecamente coattivo svolgentesi ex officio iudicis, la cui attuazione non ha come presupposti necessari la notifica del titolo spedito in Forma esecutiva e del precetto. Ne l'intimato resta privo di difesa nella fase di attuazione del provvedimento urgente, giacche egli puo sempre ricorrere al giudice che l'ha emesso o al giudice istruttore della causa di merito, i quali risolvono in via provvisoria ogni contestazione. (V 3098/74, mass n 371572; (V 778/65; (V 1317/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)