Sez. 1, Sentenza n. 5947 del 11/11/1982 (Rv. 423698 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA EMESSA DAL GIUDICE COMPETENTE - FORMA COATTIVA DIRETTA OVVERO NORMALE PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA - AMMISSIBILITÀ DI ENTRAMBE - AVVERSE CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA EMESSA DAL GIUDICE COMPETENTE - FORMA COATTIVA DIRETTA OVVERO NORMALE PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA - AMMISSIBILITÀ DI ENTRAMBE - AVVERSE CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE.*
Al fine dell'individuazione del giudice competente per l'attuazione di un provvedimento cautelare e d'urgenza occorre distinguere a seconda che il beneficiario del provvedimento stesso abbia preferito ricorrere alla Forma coattiva diretta o, invece, si sia avvalso - come gli è alternativamente consentito - della normale procedura di esecuzione forzata notificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere. Nella prima ipotesi, infatti, giudice competente è quello che ha emesso il provvedimento o quello competente per il merito, se risulta già instaurato il relativo giudizio; nella seconda, invece, competente è il giudice della esecuzione secondo le regole ordinarie e così quello del luogo ove il provvedimento deve essere eseguito. (V 2169/77, mass n 385894; (V 3098/74, mass n 371572; (V 778/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)