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Sez. 2, Sentenza n. 16305 del 26/07/2011 (Rv. 618718 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Alloggi di cooperative edilizie - Attribuzione al singolo socio - Momento di acquisto della proprietà - Stipula del contratto di traferimento del diritto dominicale - Rilenza - Prenotazione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618718-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI

In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della "communio incidens" familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)