Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 12/05/1998 (Rv. 515328 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Alloggi di cooperative edilizie a contributo statale - Attribuzione al singolo socio - Momento di acquisto della proprietà - Prenotazione - Irrilevanza - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI
In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa (inidonei, come tali, a formare oggetto della "communio incidens" familiare). Anche nell'ipotesi in cui l'acquisto del diritto alla quota in seno alla cooperativa da parte del socio risulti effetto di trasmissione "iure haereditario" da parte di altro socio defunto (nella specie, il padre), tale vicenda assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della legittimazione soggettiva nei confronti dell'ente, senza spiegare alcuna influenza ai fini della esatta individuazione, "quoad tempus", dell'effetto traslativo relativo all'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)