Sez. 2, Sentenza n. 12924 del 24/07/2012 (Rv. 623431 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Cooperativa edilizia non fruente di contributo erariale - Inapplicabilità, salvo espresso richiamo statutario, delle disposizioni del r.d. n. 1165 del 1938 - Acquisto dell'alloggio sociale da parte del socio - Effetto di un contratto - Configurabilità - Conseguenze - Prova dell'esistenza del negozio - Produzione in giudizio della scrittura - Necessità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
Nelle cooperative edilizie che non fruiscono del contributo statale, non trova applicazione la disciplina speciale prevista dal r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, in forza della quale l'acquisto della proprietà dell'alloggio sociale da parte del socio deriva direttamente dalla legge al termine di un complesso procedimento, a meno che quella disciplina non sia espressamente richiamata nell'atto costitutivo e nello statuto della società. Ne consegue che, nelle cooperative senza contributo statale, il trasferimento della proprietà avviene per effetto della conclusione di un atto di autonomia privata, ovvero in virtù di un contratto sinallagmatico di scambio, assimilabile alla compravendita, la cui esistenza, in quanto negozio soggetto alla forma scritta "ad substantiam", va necessariamente provata mediante produzione in giudizio della relativa scrittura.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)