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Sez. 2, Sentenza n. 7369 del 04/07/1991 (Rv. 472927 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - Diritto (di) | Edifici preesistenti alla entrata in vigore del codice civile - Sussistenza del diritto.
Stato
decisa il 1991-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472927-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - Diritto (di)

L'art. 554 del codice civile del 1865, circa i diritti del proprietario dell'ultimo piano di un edificio, come in generale la disciplina della comunione e del condominio dettata da tale codice, è stato abrogato dall'attuale codice civile, il quale regola compiutamente l'intera materia e, pertanto, in difetto di espressa disposizione transitoria non può trovare applicazione nella controversia attinente all'individuazione dei suddetti diritti, ancorché si tratti di fabbricato preesistente, senza che l'applicazione dell'art. 1127 cod. civ. possa ritenersi in contrasto con il divieto di irretroattività della legge posto dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., costituendo la sopraelevazione esercizio di una delle facoltà contenute nel diritto di proprietà, che ben può essere limitata o soppressa dalla legge sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 15, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 15, Cod. Civ. Abrog. art. 554

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)