Sez. 3, Sentenza n. 1273 del 29/01/2003 (Rv. 560067 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Motivi del ricorso necessariamente relativi a questioni già oggetto di appello - Vizio di omessa pronuncia - Questioni implicate un accertamento in fatto, e non emergenti in alcun modo dalla sentenza impugnata - Onere di indicare l'atto del giudizio di merito contenente la deduzione della questione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove e nuovi temi non trattati nel corso della fase di merito né rilevabili d'ufficio, con la precisazione che, ove si lamenti l'omessa pronuncia su una questione che implichi un accertamento in fatto e la quale non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di indicare, per evitare una pronuncia di inammissibilità, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)