Sez. 3, Sentenza n. 12025 del 12/09/2000 (Rv. 540104 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Riguardo all'ammissione di mezzi istruttori ed alla valutazione di risultanze - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Operatività - Indicazione delle circostanze oggetto di prova e del contenuto e di tutti gli elementi rilevanti della risultanza non valutata, o non logicamente valutata - Necessità - Eventuale trascrizione della risultanza, ove necessario per una adeguata valutazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Qualora in sede di ricorso per cassazione si deduca l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poiché, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. In particolare, poi, l'indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non può consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)