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Sez. L, Sentenza n. 6493 del 10/12/1984 (Rv. 438075 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO STESSO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438075-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO STESSO - ESTREMI.*

Il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile - con la conseguenza che prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore decorre, ai sensi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, anche in costanza di esso - quando, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; il che, se per la generalità dei casi coincide con l'ambito di operatività della legge n. 300 del 1970 (dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 di questa all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966), può anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche clausole, collettive o individuali, che - secondo la valutazione in concreto del giudice del merito - assicurino al prestatore d'opera una tutela di pari intensità. (Conf 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)