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Sez. L, Sentenza n. 2918 del 25/03/1987 (Rv. 452037 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO STESSO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO STESSO - ESTREMI.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità - come risulta dalla evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia. Deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo, il che, se per la generalità dei casi coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970, n. 300 (dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604), può anche realizzarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità. (Conf 5097/85, mass n 442473; (Conf 6493/84, mass n 438075; (Conf 7014/82, mass n 424674).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)