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Sez. U, Sentenza n. 5026 del 09/10/1984 (Rv. 436855 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEDUCIBILITÀ DI VIZI ATTINENTI ALLA COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO DAVANTI AL GIUDICE "A QUO" - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436855-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEDUCIBILITÀ DI VIZI ATTINENTI ALLA COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO DAVANTI AL GIUDICE "A QUO" - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, avente ad oggetto esclusivamente le questioni attinenti alla giurisdizione, o le questioni che sono in funzione di essa (ivi compresa la ammissibilità del regolamento medesimo), non possono essere dedotti vizi attinenti alla Costituzione del contraddittorio davanti al giudice "a quo" (nella specie, nullità della procura alla lite rilasciata dall'attore all'estero per difetto di legalizzazione), il cui esame spetta a detto giudice, salvo che si verta in tema di inesistenza del contraddittorio stesso, rilevabile "prima facie", difettando, in tal caso, il presupposto per l'esperibilità del regolamento, cioè la pendenza di un processo. (V 709/76, mass n 379355; (V 312/73, mass n 362214).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)