diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5515 del 12/04/2001 (Rv. 545901 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545901-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ., presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio; pertanto, non costituisce errore revocatorio, ma eventualmente frutto di una erronea interpretazione degli atti transattivi "inter partes", l'aver ritenuto che questi avessero definito in ogni sua parte la controversia con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)