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Sez. L, Sentenza n. 13366 del 11/09/2003 (Rv. 566774 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea lettura di un documento da parte del giudice - Errore di fatto rilevabile a mezzo della revocazione - Ricorso ordinario per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566774-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Qualora una parte assuma che la sentenza, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è viziata a causa della erronea interpretazione di un fatto da parte del giudice di merito, che ha fondato la sua decisione sulla esistenza di un fatto risultante chiaramente inesistente dagli atti o documenti processuali, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto trattasi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, il giudice di merito, nella lettura di un documento processuale costituito da un modulo proveniente dall'INAIL, aveva ritenuto barrata una casella - mentre il ricorrente affermava che la stessa non fosse barrata - e da tale alterata lettura del documento aveva desunto l'esistenza di un rifiuto dell'ente di erogare le prestazioni per inabilità temporanea in favore del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)