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Sez. 3, Sentenza n. 3152 del 13/07/1977 (Rv. 386687 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - COMPUTO DEI TERMINI A GIORNI - INIZIO DELLA DECORRENZA NEL PERIODO FERIALE - SPOSTAMENTO DELL'INIZIO DEL TERMINE AL 15 SETTEMBRE - COMPUTO DEI GIORNI - INCLUSIONE DEL 16 SETTEMBRE.*
Stato
decisa il 1977-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386687-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - COMPUTO DEI TERMINI A GIORNI - INIZIO DELLA DECORRENZA NEL PERIODO FERIALE - SPOSTAMENTO DELL'INIZIO DEL TERMINE AL 15 SETTEMBRE - COMPUTO DEI GIORNI - INCLUSIONE DEL 16 SETTEMBRE.*

Ai sensi dell'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, sulle ferie giudiziarie, i termini processuali, sospesi di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, riprendono a decorrere 'dalla fine del periodo di sospensioné, e, quindi, dallo stesso 15 settembre. Pertanto, con riguardo ad un termine a giorni (nella specie, per il deposito del ricorso per Cassazione), che inizi a decorrere durante il periodo feriale, l'indicata norma opera nel senso di spostare l'inizio del decorso medesimo al 15 settembre, con la conseguenza che, escluso il dies a quo (art 155 primo comma cod proc civ), il computo dei giorni concessi dal termine va fatto comprendendo il 16 settembre. (contra 2971/74, mass n 371413).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)