Sez. U, Sentenza n. 3022 del 16/02/2015 (Rv. 634103 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI | Credito garantito da ipoteca rilasciata da socio illimitatamente responsabile di società di persone - Soddisfazione integrale in sede concordataria - Necessità - Fondamento - Mancata integrale soddisfazione - Obbligazione residua in capo al socio - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 184, secondo comma, legge fall. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI
Il credito nei confronti di una società di persone garantito da ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile va riconosciuto come credito ipotecario nell'ambito del concordato preventivo della medesima società (regolato dalle disposizioni anteriori alla riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. nella legge 14 maggio 2005, n. 80), ove va soddisfatto in misura integrale - e, comunque, nei limiti di capienza del bene ipotecato - in ragione della previsione dell'art. 177, secondo comma, legge fall. e della necessità di non prevedere un trattamento differenziato del creditore ipotecario rispetto alla procedura fallimentare; qualora ciò non avvenga, residua l'obbligazione in capo al socio per quanto non corrisposto dalla società in sede di esecuzione del concordato, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 184, secondo comma, legge fall. e salvo, in ogni caso, il regresso nei confronti degli altri soci coobbligati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2871, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge Falliment. art. 177 com. 2, Legge Falliment. art. 184 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)