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Sez. U, Sentenza n. 2626 del 22/02/2002 (Rv. 552473 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Responsabilità disciplinare - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552473-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali integra gli estremi dell'illecito disciplinare, lesivo del prestigio dell'ordine giudiziario, allorché sia sintomo di mancanza di operosità e non sia giustificato da situazioni di forza maggiore, come lo stato di salute o l'entità del carico di lavoro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)