Sez. U, Sentenza n. 2626 del 22/02/2002 (Rv. 552473 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Responsabilità disciplinare - Configurabilità - Condizioni e limiti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali integra gli estremi dell'illecito disciplinare, lesivo del prestigio dell'ordine giudiziario, allorché sia sintomo di mancanza di operosità e non sia giustificato da situazioni di forza maggiore, come lo stato di salute o l'entità del carico di lavoro.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)