Sez. U, Sentenza n. 195 del 12/05/2001 (Rv. 546615 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a sanzione disciplinare inflitta senza la previa indagine sul carico di lavoro individualmente eccezionale gravante sul magistrato.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell'incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento per ritardo nel deposito delle sentenze, senza adeguatamente motivare in ordine al carico di lavoro individualmente eccezionale gravante sul magistrato - svolgente, all'epoca, le funzioni di presidente di sezione di tribunale - e senza considerare gli apprezzamenti espressi dallo stesso CSM sul conto del predetto magistrato in altra e pressoché coeva occasione in sede di conferimento dell'ufficio direttivo di presidente di tribunale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)