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Sez. U, Sentenza n. 1334 del 29/12/2000 (Rv. 542906 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Responsabilità disciplinare - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2000-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542906-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali, ancorché non saltuari ma sistematici, non sono idonei ad integrare, di per sè soli, gli estremi dell'illecito disciplinare qualora essi non si rivelino sintomi della mancanza di operosità e laboriosità del magistrato, verificabile tutte le volte in cui detti ritardi non trovino alcuna giustificazione in situazioni di forza maggiore (come lo stato di salute o l'entità del carico di lavoro), ma rivelino, per converso, caratteristiche di indolenza e neghittosità nell'espletamento dei propri compiti istituzionali tali da incidere negativamente sulla credibilità dell'incolpato e sul prestigio dell'ordine giudiziario.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)