Sez. 1 - , Sentenza n. 50919 del 13/07/2018 Cc. (dep. 08/11/2018) Rv. 274878 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Misure di prevenzione - Esecuzione delle decisioni della Corte EDU relative a vizi procedurali - Strumenti processuali per l’adempimento dell’obbligo conformativo - Incidente di esecuzione - Esclusione - Revisione “europea” - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
In tema di misure di prevenzione, lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU relativa a vizi procedurali (nella specie, omessa trattazione del procedimento in pubblica udienza) va individuato non nell'incidente di esecuzione, ma nella revisione "europea", secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, oggi art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che consente la riapertura del processo nel rispetto delle norme di rito violate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)