diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 44193 del 11/10/2016 Cc. (dep. 18/10/2016) Rv. 267861 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Revoca della sentenza di condanna ex art. 673 cod. proc. pen. per accertata violazione della Convenzione EDU - Condizioni - Differenza con l'istituto della revisione "europea" - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267861-01

ESECUZIONE - IN GENERE

Lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU va individuato, in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione dell'art. 7 della stessa Convenzione che non implichino un vizio assoluto di responsabilità (per l'assenza di una norma incriminatrice al momento del fatto), ma solo un difetto di prevedibilità della sanzione - ferma restando la responsabilità penale - o che comunque lascino aperte più soluzioni del caso; lo strumento dell'incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo quando l'intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, risolvendosi nell'applicazione di altro e ben identificato precetto senza necessità della previa declaratoria di illegittimità costituzionale di alcuna norma, fermo restando che, qualora l'incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l'aveva adita, è necessario anche che la predetta decisione (pur non adottata nelle forme della "sentenza pilota") abbia una obiettiva ed effettiva portata generale, e che la posizione dell'istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)