diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5074 del 24/11/1989 (Rv. 464330 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - RELATIVAMENTE A CITTADINI STRANIERI - INDAGINI SULLA NON CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - CRITERIO DELL'ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE - RILEVANZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464330-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - RELATIVAMENTE A CITTADINI STRANIERI - INDAGINI SULLA NON CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - CRITERIO DELL'ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE - RILEVANZA - CONSEGUENZA.*

In tema di delibazione di una sentenza di divorzio resa dal giudice straniero, l'indagine sulla contrarietà della pronuncia con l'ordine pubblico italiano, ai sensi dell'art. 797 n. 7 cod. proc. civ., implica, nel caso essa riguardi cittadini stranieri, una valutazione delle ragioni della decisione in base al criterio dell'ordine pubblico internazionale, risultante dai principi comuni alle nazioni di civiltà affine ed intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Pertanto, la delibazione deve ritenersi consentita ogni qualvolta il divorzio sia pronunciato per cause obiettive e predeterminate, non lesive di quei diritti fondamentali e sottoposte a riscontro giudiziale sulla base di prove adeguate. (Conf 1539/83, mass n 426375; (Conf 228/82, mass n 417914).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)