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Sez. 1, Sentenza n. 228 del 14/01/1982 (Rv. 417914 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZA DI DIVORZIO - CONTRARIETÀ DI TALE STATUIZIONE CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIFFERENZE TRA L'IPOTESI DI DIVORZIO TRA CITTADINI ITALIANI E QUELLA DI DIVORZIO TRA CITTADINI STRANIERI.*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417914-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZA DI DIVORZIO - CONTRARIETÀ DI TALE STATUIZIONE CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIFFERENZE TRA L'IPOTESI DI DIVORZIO TRA CITTADINI ITALIANI E QUELLA DI DIVORZIO TRA CITTADINI STRANIERI.*

Al fine della delibazione di una sentenza di divorzio resa dal giudice straniero, l'indagine sulla contrarietà o meno di tale statuizione con l'ordine pubblico italiano, ai sensi dell'art. 797 n. 7 cod. proc. civ., implica una valutazione delle ragioni della decisione, secondo criteri diversi a secondo che essa riguardi cittadini italiani, ovvero sia stata emessa soltanto fra stranieri. Nel primo caso, l'ordine pubblico da considerare è quello interno, emergente dai principi essenziali dell'ordinamento nazionale, con la conseguenza che la delibazione può essere concessa solo per un divorzio pronunciato per cause che, se non identiche a quelle contemplate dalla legge italiana, si adeguino nella sostanza agli inderogabili presupposti cui la legge stessa condiziona lo scioglimento del matrimonio. Nel secondo caso, l'ordine pubblico da considerare è quello internazionale, risultante dai principi comuni alle nazioni di civiltà affine ed intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sicché la delibazione medesima deve ritenersi consentita ogni qualvolta il divorzio sia pronunciato per cause obiettive e predeterminate, non lesive di quei diritti fondamentali, e sottoposte a riscontro giudiziale sulla base di prove adeguate. Da tanto consegue, con riguardo alla seconda delle indicate ipotesi, che la delibazione può trovare ostacolo nella citata norma rispetto ad un divorzio pronunciato per ripudio unilaterale, ovvero per scambio di consensi meramente capriccioso, ma non anche rispetto ad un divorzio per concorde volontà dei coniugi stessi, ove essa evidenzi una situazione di irrimediabile frattura della comunione coniugale. (V 189/81, mass n 410590; (V 44/76, mass n 378667).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)