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Sez. 1, Sentenza n. 1539 del 01/03/1983 (Rv. 426375 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO - NON CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIFFERENZE TRA L'IPOTESI DI PRONUNCIA DI TALE SENTENZA TRA CITTADINI ITALIANI OVVERO TRA CITTADINI STRANIERI - SENTENZA DI DIVORZIO SVIZZERA RESA TRA CITTADINI SVIZZERI - NON CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426375-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO - NON CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIFFERENZE TRA L'IPOTESI DI PRONUNCIA DI TALE SENTENZA TRA CITTADINI ITALIANI OVVERO TRA CITTADINI STRANIERI - SENTENZA DI DIVORZIO SVIZZERA RESA TRA CITTADINI SVIZZERI - NON CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - REQUISITI.*

Al fine della delibazione di una sentenza straniera di divorzio, i criteri per stabilire se essa sia o non contraria all'ordine pubblico italiano, ai sensi dell'art. 797 n. 7 cod. proc. civ., sono diversi a seconda che la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di cittadini italiani, ovvero tra cittadini entrambi stranieri: nel primo caso si deve aver riguardo all'ordine pubblico interno, emergente dai principi essenziali dell'ordinamento nazionale, con la conseguenza che la delibazione può essere concessa solo per divorzio pronunciato per cause che, seppur non identiche a quelle contemplate dalla legge italiana, si adeguino nella sostanza agli inderogabili presupposti cui la legge stessa condiziona lo scioglimento del matrimonio; nel secondo caso l'ordine pubblico da considerare è quello internazionale, risultante dai principi comuni alle nazioni di civiltà affine, ed intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sì che la delibazione deve ritenersi consentita ogni qual volta il divorzio sia pronunciato per cause obiettive e predeterminate, non lesive di quei diritti fondamentali, e sottoposte a riscontro giudiziale sulla base di prove adeguate. Da tanto consegue che la delibazione di una sentenza di divorzio resa dal giudice svizzero tra cittadini di quella stessa nazionalità può trovare ostacolo nei principi di ordine pubblico, secondo l'art. 1 n. 2 della convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933, resa esecutiva in Italia con legge 15 giugno 1933 n. 743, rispetto ad un divorzio pronunziato per ripudio unilaterale ovvero per scambio di consensi meramente capriccioso, ma non anche rispetto ad un divorzio per concorde volontà dei coniugi stessi, quando essa evidenzi una situazione di irrimediabile frattura della comunione coniugale. (Conf 228/82, mass n 417914; (Conf 5919/78, mass n 395742).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 1, Legge 15/06/1933 num. 743

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)