Sez. 2, Sentenza n. 4517 del 05/05/1998 (Rv. 515096 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Applicabilità - Mancanza di strumenti urbanistici - Artt. 17 legge 765 del 1965 e 9 D.M. 1444 del 1968 - Inapplicabilità ai privati - Vincolo e programma per i Comuni - Sussistenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE
Conformemente al principio della prevenzione temporale, stabilito dall'art. 875 cod. civ., colui che costruisce per primo, se il suo fondo è situato in un Comune sprovvisto di strumenti urbanistici, sceglie la distanza alla quale il vicino che costruirà dopo deve adeguarsi, perché si applica l'art. 873 cod. civ. e non gli artt. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765 e 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, norme programmatiche, vincolanti per i Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici che devono adottare, non per i privati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1965 num. 765 art. 17, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)