Sez. 5, Sentenza n. 21903 del 17/04/2001 Cc. (dep. 30/05/2001) Rv. 219625 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE | Effetti civili - Accezione - Richiesta di chi vi abbia interesse - Sufficienza - Fattispecie: richiesta del Ministro della pubblica istruzione per fini disciplinari.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE
In tema di effetti delle sentenze penali straniere, non è necessaria la richiesta del Procuratore generale per il riconoscimento, a fini disciplinari, delle stesse, ciò in quanto, nella locuzione "altri effetti civili", utilizzata dall'art. 732 cod.proc.pen. e dall'art. 12 n. 4 cod.pen., devono intendersi compresi, non solo quelli strettamente privatistici, ma tutti gli effetti non penali (inclusi quindi quelli di natura amministrativa) della sentenza pronunziata dalla autorità giudiziaria straniera. (Nella fattispecie, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, la competente Corte di appello aveva disposto il riconoscimento di sentenza penale straniera "ai fini di cui all'art. 12 cod.pen.", senza quindi limitare detto riconoscimento alla ipotesi di cui al n. 4 del predetto articolo. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio limitatamente al riconoscimento della sentenza straniera ai fini di cui all'art. 12 nn. 1, 2, 3, rigettando, nel resto, il ricorso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 732, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 732, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)