Sez. 6, Sentenza n. 31515 del 16/06/2004 Cc. (dep. 16/07/2004) Rv. 229158 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE | Richiesta del Ministro - Autonomia della richiesta del Procuratore generale - Indicazione egli effetti mediante richiamo all'art. 12 cod. pen. - Sufficienza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE
In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, una volta che il Ministro ha avanzato la richiesta, il Procuratore generale non è obbligato a procedere esclusivamente per i fini individuati dal Ministro, in quanto l'art. 730 comma secondo cod. proc. pen. gli attribuisce autonomia di azione, e la sua richiesta è sufficientemente motivata anche con il richiamo ai fini di cui all'art. 12 cod. pen. senza la necessità di ulteriore specificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)