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Sez. 1, Sentenza n. 7964 del 01/04/2009 (Rv. 607498 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Amministrazione straordinaria - Ammissione al passivo - Credito documentato con scrittura privata - Fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704, primo comma, cod. civ. - Valutazione del giudice di merito circa la sussistenza e l'idoneità del fatto in concreto - Criteri - Carattere obiettivo del fatto e sua estraneità allo stesso deducente - Necessità.
Stato
decisa il 2009-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607498-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

In sede di accertamento dello stato passivo nell'amministrazione straordinaria, ai fini della decisione circa l'opponibilità alla procedura di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, allorchè sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati, in forma esemplificativa e non tassativa, nell'art. 2704, primo comma, cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), è compito del giudice di merito valutare caso per caso la sussistenza e l'idoneità del fatto equipollente a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 207 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)