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Sez. 1 - , Sentenza n. 18938 del 27/09/2016 (Rv. 641833 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito documentato da scrittura privata priva di data certa - Prova del momento di conclusione del negozio - Deduzione di fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. - Valutazione del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641833-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)