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Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 26/05/1997 (Rv. 504681 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Fallimento - Ammissione al passivo - Credito documentato con scrittura privata non di data certa, utilizzata per provare l'anteriorità del momento di conclusione del negozio rispetto alla apertura fallimento - Deduzione, a tal fine, di un fatto diverso da quelli tipicizzati nell'art. 2704 cod. civ. - Valutazione del giudice di merito circa la sussistenza e l'idoneità del fatto in concreto - Criteri - Carattere obiettivo del fatto e sua estraneità allo stesso deducente - Necessità - Iscrizione nei libri contabili di una banca - Fatto idoneo di per se a stabilire con certezza l'anteriorità del documento iscritto rispetto all'apertura del fallimento - Esclusione - Annotazione in libri regolarmente tenuti e vidimati - Idoneità in singoli casi - Sussistenza - Fondamento - Vidimazione del pubblico ufficiale anteriore alla dichiarazione di fallimento, e attestazione circa la tenuta dei libri a norma di legge.
Stato
decisa il 1997-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504681-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito ove sia dedotto uno fatto diverso da quelli tipicizzati nell'art. 2704 cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico) ha il compito di valutarne caso per caso la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità. Pertanto con riguardo specifico ai libri contabili tenuti da una banca, mentre la mera iscrizione negli stessi non integra uno dei fatti previsti dal cit. art. 2704 cod. civ. per stabilire con certezza l'anteriorità della formazione del documento, l'annotazione nei libri regolarmente tenuti e vidimati può nei singoli casi essere idonea a fornire la prova della detta anteriorità, tale idoneità discendendo non dalla mera annotazione in tali libri ma dalla vidimazione del pubblico ufficiale anteriore alla dichiarazione di fallimento, e dalla sua attestazione circa la tenuta dei libri a norma di legge, ossia da un fatto estrinseco all'annotazione, autonomamente idoneo a provare nella prospettiva del menzionato art. 2704 l'anteriorità dell'annotazione medesima alla data di chiusura dei registri e quindi alla data di apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)