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Sez. 3, Sentenza n. 1416 del 06/03/1982 (Rv. 419242 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PENDENZA DELLA CAUSA PER IL MERITO - PREVENZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419242-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - PENDENZA DELLA CAUSA PER IL MERITO - PREVENZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO - SUFFICIENZA.*

A norma dell'art. 701 cod. proc. civ. la Competenza a provvedere in via d'urgenza spetta ante causam al pretore del luogo in cui stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure al giudice istruttore quando sia già pendente la causa per il merito. Ai predetti fini, nel procedimento d'urgenza la prevenzione è determinata dal momento del deposito del ricorso, giacché il giudice adito è senz'altro investito della potestà di decidere nel merito, anche inaudita altera parte e quindi indipendentemente dalla notifica del ricorso. (V 1824/79, mass n 398199, sulla prima parte; (Conf 2704/79, mass n 399026; (Conf 4404/79, mass n 383122, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)