Sez. 1, Sentenza n. 5533 del 22/10/1981 (Rv. 416250 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI" E "PETITUM" - "IUS NOVORUM" - DIVIETO - SOSTITUZIONE E DEDUZIONE IN VIA SUBORDINATA DI UNA NUOVA "CAUSA PETENDI" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI" E "PETITUM" - "IUS NOVORUM" - DIVIETO - SOSTITUZIONE E DEDUZIONE IN VIA SUBORDINATA DI UNA NUOVA "CAUSA PETENDI" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il divieto dello ius novorum in appello comporta che la sostituzione e la deduzione in via subordinata, in Sede di gravame, di una nuova causa petendi, impostata su presupposti e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sono consentite sempre che non ne risulti implicato un mutamento sostanziale dei fatti posti a base della domanda iniziale, essendo per contro precluse quando esse postulino una nuova indagine su elementi di fatto diversi da quelli dedotti a fondamento della domanda originaria. (V. 1470/81, mass. N. 412138; (V. 3945/80, mass. N. 407841; (V. 3814/80, mass. N. 407657).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)