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Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 22/03/1999 (Rv. 524403 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Controversia relativa ad atti, scritture e denunce pendente al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 131 del 1986 - Disciplina ex art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131/86 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524403-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la disposizione di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - la quale preclude all'Ufficio finanziario il potere di accertare un valore venale superiore se il valore dell'immobile, iscritto in catasto con attribuzione di rendita, sia stato dichiarato in misura non inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per i moltiplicatori previsti dalla stessa disposizione, e che in virtù della norma transitoria di cui all'art. 79 dello stesso d.P.R. si applica anche agli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore del citato d.P.R., sia pendente controversia - non si applica a detti atti anche nella ipotesi in cui il contribuente abbia dichiarato un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del procedimento di valutazione automatica di cui al richiamato quarto comma dell'art. 52, ancorché abbia chiesto al giudice di giovarsi della nuova normativa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)