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Sez. L, Sentenza n. 516 del 27/01/1989 (Rv. 461627 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE PRECISA DEGLI ERRORI DENUNCIATI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461627-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE PRECISA DEGLI ERRORI DENUNCIATI - NECESSITÀ.*

Il ricorrente per Cassazione, che censuri per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune compiuta dal giudice del merito, ha l'Onere di specificare i canoni ermeneutici che assume violati, non potendo limitarsi a contrapporre una sua diversa interpretazione a quella genericamente censurata. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'art. 2, secondo comma, del C.C.n.L. per i dirigenti di aziende commerciali, prevedendo il patto di prova per i dirigenti di nuova assunzione, si riferisse anche ai soggetti, assunti nella qualifica dirigenziale, che avessero rivestito la stessa qualifica presso altri datori di lavoro). (V 3714/87, mass n 452659; (V 2872/87, mass n 451994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)