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Sez. 2, Sentenza n. 1446 del 17/05/1971 (Rv. 351739 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA- - DENUNCIA DEI SINTOMI DELL'INFERMITA DA PARTE DELL'ASSICURATO - SUFFICIENZA - OBBLIGHI DELL'INPS.*
Stato
decisa il 1971-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351739-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA- - DENUNCIA DEI SINTOMI DELL'INFERMITA DA PARTE DELL'ASSICURATO - SUFFICIENZA - OBBLIGHI DELL'INPS.*

In tema di pensione di invalidita, qualora i sintomi denunciati dall'assicurato siano di per se rivelatori di una infermita accertabile mediante opportuni ed approfonditi metodi d'indagine diagnostica, non puo di tale mancato accertamento, nella fase amministrativa, farsi carico al lavoratore, il quale, con la denunzia delle sue condizioni fisiche, ha dato all'istituto la possibilita di controllare, nella loro esistenza e gravita, le cause della invalidita ed il grado di essa. (Conf 2982'69, mass n 342866).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)