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Sez. 1, Sentenza n. 27092 del 15/12/2011 (Rv. 620697 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Rivendicazione di beni - Onere della prova a carico del terzo rivendicante - Sussistenza - Regole probatorie applicabili - Disciplina di cui all'art. 621 cod. proc. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620697-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE

In tema di rivendicazione e restituzione di beni mobili rinvenuti nell'azienda del fallito e legittimamente acquisiti dal curatore ex art. 84 legge fall., incombe sul ricorrente ex art. 103 legge fall. (anche a seguito della modifica apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006) l'onere di dare dimostrazione del proprio diritto sui medesimi beni, trovando applicazione il regime probatorio previsto dall'art. 621 cod. proc. civ. ed essendo, pertanto, ammissibile la prova testimoniale e, quindi, le presunzioni ex art. 2729 cod. civ., se l'esistenza del diritto del terzo sia resa verosimile dalla professione esercitata da questi o dal debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 84 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 88, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)