Sez. 1, Sentenza n. 5771 del 27/06/1997 (Rv. 505528 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Terzo rivendicante la proprietà dei beni inventariati - Prova - Onere su di lui incombente - Sussistenza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
Nei giudizi di rivendicazione, restituzione e separazione a norma dell'art. 103 legge fall. l'onere della prova, analogamente a quanto disposto con riferimento all'opposizione di terzo nell'esecuzione individuale, incombe a colui che rivendica la proprietà dei beni inventariati o che ne chieda la restituzione. Il principio, tuttavia, presuppone che i beni inventariati siano stati rinvenuti nell'abitazione o nell'azienda del fallito, mentre non è applicabile allorché i beni siano stati rinvenuti in altro luogo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)