Sez. 1, Sentenza n. 20835 del 07/10/2010 (Rv. 614380 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento cautelare "ante causam" ai sensi dell'art. 23 d. lgs. n. 5 del 2003 - Dedotto orientamento sfavorevole del collegio competente in sede di reclamo cautelare - Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
E inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza cautelare emessa ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto essa è suscettibile di reclamo ai sensi del quinto comma di tale disposizione ed è priva del carattere della definitività, mentre l'eventuale esistenza di un orientamento del collegio del reclamo non favorevole alla tesi del ricorrente certamente non giustifica il ricorso per cassazione, essendo del tutto estraneo al nostro sistema processuale un principio che rimetta alla parte la scelta tra diversi mezzi d'impugnazione di un provvedimento, a seconda del grado di imparzialità da essa preventivamente assegnato al giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)