Sez. 2, Sentenza n. 3919 del 22/02/2006 (Rv. 587822 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Presupposti - Limiti - Provvedimenti adottati dal Tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari o possessori - Carattere strumentale ed interinale - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, siano, cioè, in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Ne consegue che non è ammissibile il ricorso avverso l'ordinanza adottata dal Tribunale in sede di reclamo avente ad oggetto provvedimenti di natura cautelare o possessoria, giacchè trattasi di decisioni a carattere strumentale ed interinale operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali inidonee (pur coinvolgendo in ipotesi diritti processuali) a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)