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Sez. L, Sentenza n. 6519 del 07/05/2002 (Rv. 554195 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimenti cautelari - Carattere di provvisorietà e non decisorietà - Ordinanza non impugnabile emessa ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. sul reclamo avverso detti provvedimenti - Medesimo carattere - Sussistenza - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554195-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Gli artt. 669 bis e segg. cod. proc. civ., introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990 n. 353, nel ridisegnare il procedimento diretto all'adozione delle misure cautelari, incluso il sequestro conservativo anteriore alla causa di merito, hanno mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento di esso autorizzativo, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all'instaurazione di detta causa e poi superato dalla sua definizione, ed inoltre modificabile o revocabile pure durante la causa stessa. Tale carattere è proprio anche dell'ordinanza non impugnabile che pronunci, ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., sul reclamo dell'interessato, con il conseguente sottrarsi dell'ordinanza medesima, per difetto di decisorietà, al ricorso per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)